Videosorveglianza, sicurezza e privacy: cosa dice la legge

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Videosorveglianza: quando è lecita e quando no. L’interesse della sicurezza può essere al di sopra di tutto? Il garante della privacy è stato chiaro


Indice articolo:


Introduzione

In Italia, ma forse è più corretto dire in tutto il mondo, c’è un crescente bisogno di sicurezza. Nel nostro paese, il dato riguardante la percezione della sicurezza è in calo da anni. Contestualmente, si è alzata la domanda di strumenti di protezione da parte di cittadini, aziende ed enti pubblici. Si è verificato quindi un incremento di installazione degli impianti di videosorveglianza, dovuto anche alla possibilità – concessa ormai da quasi tutti i brand – di poter vedere direttamente sul proprio smartphone le immagini. L’interesse della sicurezza, dunque, è sempre più in crescita. E, tuttavia, deve necessariamente contemperarsi con un’altra esigenza: quella della privacy.


Videosorveglianza: definizione tecnica

La definizione di questo tipo di impianti è data dalla CEI: “Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza”.


Per chi volesse approfondire è possibile consultare online la normativa completa CEI sugli impianti di videosorveglianza


Un impianto di videosorveglianza (acronimo: VSS) viene definito come “un sistema composto da dispositivi di ripresa, memorie, visualizzazione ed altri equipaggiamenti per la trasmissione di dati e il controllo”. Questi impianti, soprattutto quando sono dotati di sistemi di memorizzazione delle immagini, sono potenzialmente nocivi di un altro diritto sancito dal legislatore, vale a dire quello della privacy.


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Il concetto di privacy

Molti ritengono, sbagliando, che quello della privacy sia un concetto tutto sommato moderno. In realtà, esso trova la sua base nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’ Uomo, emanata il 10 dicembre 1948 dall’ONU. L’articolo 12 della Dichiarazione recita testualmente: “Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni”


Il garante della privacy e la videosorveglianza

In Italia, come al solito in ritardo rispetto a tanti altri paesi, è stato istituito (nel 1996), con legge statale, il Garante della Privacy. Si tratta di un’autorità amministrativa indipendente, che è competente – tra le altre cose – anche sulla disciplina riguardante i sistemi di videosorveglianza. Il Codice della Privacy è stato istituito con Decreto Legislativo (N.196) nel 2003. Il garante si è espresso più volte sulla materia, sancendo un principio inequivocabile. Per il garante va sempre perseguito l’equilibrio tra il diritto alla riservatezza di ogni cittadino, e la necessità – tramite appunto gli impianti di videosorveglianza – di tutela della salute e dell’integrità di persone e cose.


I principi da seguire

Per poter installare un impianto di videosorveglianza, bisogna seguire quattro principi basilari, che il Garante della Privacy ha indicato il 29 aprile 2004.

  • Liceità: in ambito pubblico, l’impianto è lecito se funzionale al corretto svolgimento delle attività degli enti pubblici; in ambito privato, se sono rispettati gli obblighi di legge
  • Necessità: si ottempera a questo principio quando l’unico mezzo possibile per la protezione di cose e individui è proprio l’impianto di videosorveglianza.
  • Proporzionalità: la necessità di installare l’impianto deve essere proporzionale all’interesse da tutelare
  • Finalità: l’impianto deve svolgere il suo compito, senza oltrepassare i fini per i quali è installato

Videosorveglianza: come creare un impianto secondo le proprie esigenze


L’installazione degli impianti di videosorveglianza

Il legislatore è intervenuto, tramite il DM 37/08, anche sull’aspetto relativo all’installazione degli impianti. L’installatore può montare l’impianto solo seguendo il progetto di un professionista abilitato. La ratio di questa norma va trovata nella consecutio che lega l’impianto di videosorveglianza a quello elettrico a cui è connesso: quest’ultimo deve sempre essere progettato da un professionista abilitato.


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Conoscenza e responsabilità

Le riprese non possono mai essere effettuate all’oscuro delle persone coinvolte. Nell’area dove è installato il sistema di videosorveglianza, va affissa sempre una targa che avvisi della presenza delle videocamere. Su questo cartello, deve essere inoltre specificato nome e cognome del proprietario dell’impianto, che deve essere dunque immediatamente identificabile qualora dovessero sorgere problemi. I filmati, inoltre, devono essere cancellati quando non c’è più l’esigenza di conservarli per visualizzarli: di solito, la tempistica è quella di 24 ore.


Conclusioni

Quando si decide di installare un impianto di videosorveglianza, la scelta deve dunque essere fatta seguendo principi di legge ben delineati. Nel nostro ordinamento non è ammessa ignoranza del diritto: bisogna conoscere bene le regole per non incappare in reati e, nel caso specifico della videosorveglianza, per non ledere la privacy altrui.


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